STATUTO
Art.1 – Denominazione e sede
È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un’associazione, denominata “MOUNTAIN AND FITNESS Associazione Sportiva Dilettantistica” con sede in SORISOLE (BG), Via AURELIO BAGGI, 12
Art.2 – Scopo
L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.(ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 36/2021) Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa si fonda sul rispetto del principio di democrazia interna e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, adoperandosi fattivamente per favorire ed attuare la piena partecipazione e corresponsabilità dei soc, prevedendo altresì l’elettività delle cariche sociali con voto anche per i minorenni attraverso l’esercente della patria potestà, adoperandosi fattivamente per favorire ed attuare la piena partecipazione e corresponsabilità dei soci. L’Associazione aderisce e si conforma allo Statuto, ai regolamenti ed ai principi ispiratori del Centro Sportivo Italiano e delle Federazione Sportive cui aderisce.
Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni o di Enti riconosciuti da esso delegati, ha per finalità lo sviluppo, la diffusione, la promozione, l’organizzazione la gestione, la didattica, la preparazione, l’assistenza e l’incremento di attività sportive dilettantistiche – in particolare, ma non in modo esaustivo – lo sport alpinismo (AB001) – dell’arrampicata sportiva (AD001/AD002/AD003) – il nordic fit walking (AF006) – ciclismo/mountain bike (AX008) – sci/sci alpinismo/sci alpino (CU004/CU005) – Skyrunning (AB002) – Arrampicata Sportiva Su roccia (Boulder; Lead)(AD002) – Arrampicata Sportiva Su strutture artificiali (Boulder; Speed; Lead)AD003 – Atletica Leggera Corsa in montagna (AF003 ) – Atletica Leggera Corsa su strada (AF004) – Ciclismo su strada (AX005) – Sci Telemark (CU012) – Ginnastica Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness (BI001) – Ginnastica Ginnastica per Tutti (BI005) e di tutte le rispettive discipline connesse secondo quanto sancito dalla Delibera n. 1569 del 10/05/2017 del Consiglio Nazionale del CONI, in tutte le sue forme e specialità, compreso lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle discipline promosse, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere il benessere psicofisico della persona che sia essa normodotata o disabile, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle attività sportive e motorie promosse anche a livello preventivo e adattato.
Inoltre, l’associazione, sempre al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali, potrà provvedere all’organizzazione di competizioni, camp, centri estivi e di addestramento anche in collaborazione con gli Enti Pubblici od altri soggetti giuridici privati.
L’associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali di cui al punto precedente , a condizione che lo statuto stesso lo consenta e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport.
L’associazione stabilisce che, all’interno della stessa, le attività riservate dalla legge n° 6 del 1989 sono gestite esclusivamente da una guida alpina regolarmente iscritta all’albo professionale
Infine l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive e la realizzazione di eventi con scopo sportivo, ludico, formativo ed associativo. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dell’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
L’associazione, in osservanza della Delibera del Consiglio Nazionale C.O.N.I., si assume l’obbligo incondizionato di conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni, nonché agli statuti ed ai regolamenti degli enti di promozione sportiva e/o delle federazioni di appartenenza; si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli enti di promozione e/o delle federazioni stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione od alla gestione delle società affiliate.
Art.3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art.4 – Categorie di associati
Gli associati dell’associazione si distinguono, se deliberato dal Consiglio Direttivo, in:
FONDATORI: sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell’associazione e che si riconoscono nelle finalità della stessa;
ORDINARI: sono gli associati che versano la quota annuale riconoscendosi nelle finalità dell’associazione;
ONORARI: sono gli associati invitati a far parte dell’associazione da parte dell’assemblea degli associati per particolari meriti acquisiti e che si riconoscono nelle finalità dell’associazione;
SOSTENITORI: sono gli associati che contribuiscono con quota superiore, oltre a quella fissa annuale e che si riconoscono nelle finalità dell’associazione.
Art.5 – Domanda di ammissione
Possono far parte dell’associazione, in qualità di associati, le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, degli enti di promozione sportiva e/o delle federazioni di appartenenza e dei loro organi.
Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti che da esso derivano.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
La validità della qualifica di associato efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
Il consiglio direttivo si riserva di accettare o meno la candidatura a soci in funzione di una valutazione collegiale sulle effettive finalità associative presentate dal richiedente.
In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Art. 6 – Diritti degli associati
Tutti gli associati maggiorenni, a qualsiasi categoria essi appartengano, godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall’associato minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 4 del successivo art.15.
La qualifica di associato da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo stesso.
E’ passibile di sanzione disciplinare il socio che si sia reso responsabile di inosservanza dello Statuto e di eventuali Regolamenti Interni dell’associazione, di scorrettezze sportive o disciplinari, di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri di socio.
Le sanzioni sono:
il richiamo scritto;
la sospensione temporanea, fino ad un massimo di un anno;
l’esclusione del socio dalla partecipazione a determinate manifestazioni sportive o di altro genere;
la radiazione.
Il socio, di qualsiasi categoria, che non osserva lo Statuto ed eventuali regolamenti, non si adegua alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo o si renda comunque indesiderabile per il comportamento, potrà essere deferito all’assemblea dei soci per i provvedimenti del caso.
Art.7 – Decadenza degli associati
Gli associati cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
dimissione volontaria;
morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
radiazione deliberata dalla maggioranza del Consiglio direttivo, pronunciata contro l’associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art.26 del presente statuto.
Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio direttivo, deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l’associato interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
L’associato radiato non può essere più ammesso.
Art.8 – Tesserati
Il tesserato è il soggetto (PRATICANTE) che svolge attività sportiva all’interno dell’associazione ed a tal fine viene iscritto nell’elenco degli atleti, tecnici o dirigenti dell’Ente di Promozione Sportiva (C.S.I.) o della Federazione sportiva nazionale cui l’ASD è affiliata. Il tesseramento avviene con le specifiche modalità previste dalle norme organizzative interne dell’EPS o della FSN.
E’ ammesso che colui che è tesserato possa non essere associato e viceversa.
Art.9 – Organi
Gli organi sociali sono:
l’assemblea generale degli associati;
il presidente;
il consiglio direttivo.
Art.10 – Funzionamento dell’assemblea
L’assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative che all’atto della richiesta ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta anche da un terzo dei componenti del consiglio direttivo.
La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative che all’atto della richiesta ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del consiglio direttivo.
L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Art.11 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli associati (compresi gli associati onorari e fondatori) in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Il consiglio direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo delega scritta, non più di un associato.
Art.12 – Assemblea ordinaria
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella bacheca posta presso la sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, lettera raccomandata, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario sia consuntivo che preventivo.
Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art.10 comma 3.
Art.13 – Validità assembleare
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
Art.14 – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno quindici giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella bacheca posta presso la sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Art.15 – Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da 3 a 7 componenti, determinato, dal Consiglio Direttivo in carica al momento della convocazione dell’Assemblea elettiva.
Il consiglio direttivo nel proprio ambito elegge il Presidente, uno o più vice-presidenti.
Il consiglio direttivo rimane in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano qualsiasi altra carica sociale in altre ASD o SSD nell’ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI (Ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs n. 36/2021), non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
Le deliberazioni del consiglio direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art.16 – Dimissioni
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni od impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente.
Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
Art.17 – Convocazione consiglio direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Alle riunioni dovranno essere convocati i rappresentanti delle varie società collegate ogni qualvolta all’ordine del giorno vi siano argomenti che riguardino l’attività sportiva da queste gestita.
Art.18 – Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
eleggere il Presidente ed uno o più vice presidenti;
deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre all’assemblea;
fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum del presente statuto;
redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
adottare i provvedimenti disciplinari, compresi quelli di radiazione, verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari;
attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea degli associati;
determinare ogni anno l’ammontare delle quote associative ed il loro termine di pagamento.
Art.19 – Il presidente
Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è legale rappresentante in ogni evenienza.
Art.20 – Il vice-presidente
Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art.21 – Il segretario
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Art.22 – Il rendiconto
Il consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario sia consuntivo che preventivo dell’associazione da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto economico finanziario sia consuntivo che preventivo, devono essere messi a disposizione di tutti gli associati copia dei rendiconti stessi.
Art.23 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 01 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.
Art.24 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.
Art.25 – Sezioni
L’assemblea nella sessione ordinaria potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art.26 – Clausola compromissoria
Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra l’associazione e gli associati ovvero tra gli associati medesimi in relazione alle attività della associazione o allo svolgimento del rapporto associativo. Tutte le controversie fra l’associazione e gli associati e fra gli associati stessi sono sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale come previsto dallo statuto delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti alle quali la società stessa intenderà affiliarsi.
Art.27 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre/quarti degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre/quarti degli associati esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno tre/quarti degli associati con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
L’assemblea all’atto dello scioglimento dell’associazione delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.28 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell’ente di promozione sportiva e/o delle federazioni cui l’associazione è affiliata, ed in subordine le norme di legge in materia.
contattaci per tutte le info
Mountain And Fitness ASD
Associazione Sportiva Dilettantistica
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P.Iva 04525880169
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